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17 novembre 2014

Nuovo regime contabile forfettario 2015

Dal 1 gennaio 2015 non sarà più possibile adottare il regime contabile di vantaggio (cd. nuovi minimi) che resterà in vigore soltanto per chi lo ha adottato fino al 31 dicembre 2014, per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.
La legge di Stabilità 2015 introduce un nuovo regime agevolato "forfettario" per coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni, in base al quale il reddito sarà calcolato applicando ai ricavi una percentuale di redditività differenziata per settore di attività sulla base del codice Ateco, compresa tra il 40% e l'86%. Il reddito sarà tassato con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP con aliquota prevista al 15% (l'attuale regime dei "nuovi minimi" prevede un'aliquota del 5%).
Non rilevano le plusvalenze, le sopravvenienze, i dividendi ed i proventi finanziari.
Ai fini IVA i contribuenti che adotteranno il nuovo regime contabile non potranno effettuare la rivalsa nei confronti dei propri clienti nè portare in detrazione l'IVA sugli acquisti, saranno esclusi dall'IRAP ed esonerati da studi di settore, parametri, comunicazione polivalente delle operazioni Iva (spesometro) e blacklist.
I requisiti per l'accesso al nuovo regime sono: 
- il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a determinati limiti prestabiliti per ciascun codice attività Ateco, ragguagliati all'anno (ad esempio, per il commercio, servizi di ristorazione e di alloggio il limite è 40.000 euro, per i professionisti è invece pari a 15.000 euro);
- non aver sostenuto costi per lavoro dipendente, accessorio e per collaboratori in misura superiore a 5.000 euro lordi (novità rispetto al precedente regime di vantaggio c.d. "nuovi minimi");
- utilizzo di beni strumentali il cui costo a fine anno non sia superiore a 20.000 euro, anche a titolo di leasing, locazione, noleggio e comodato.

Sono esclusi dal regime forfettario:
- i contribuenti che si avvalgono già di regimi speciali, tra i quali agricoltura e pesca, vendita di sali e tabacchi e commercio di fiammiferi, editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, intrattenimento e giochi, rivendita beni usati e antiquariato;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato membro UE che assicuri scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- coloro che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipino a società di persone, ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che abbiano optato per la trasparenza fiscale.

Il nuovo regime fiscale agevolato si applicherà automaticamente a quei contribuenti che inizieranno una nuova attività presumendo di rispettare i requisiti previsti ed avrà durata illimitata nel caso di permanenza dei requisiti medesimi.
Tra le novità del nuovo regime è prevista la possibilità di versare i contributi previdenziali non più sulla base dei minimali ma sul reddito effettivamente dichiarato.
Il reddito, anche per gli imprenditori, verrà determinato secondo il principio di cassa inoltre, a favore di coloro che intraprendano iniziative effettivamente nuove, è previsto un ulteriore abbattimento del reddito per un terzo per il primo triennio.