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17 marzo 2015

In vigore la riforma degli ammortizzatori sociali



E' in vigore dal 7 marzo 2015 il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. del 6 marzo 2015, n. 54. 


Le novità più rilevanti:


  • Naspi: la nuova assicurazione sociale per l’impiego vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1 maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego anche non continuativo, rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere euro 1.300. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
  • Asdi: viene introdotto in via sperimentale, per l’anno 2015, l’assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino a esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
  • Dis-Col: è l'indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione a iniziative di politiche attive.
  • Contratto di ricollocazione: il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità in materia di politiche attive del lavoro: a seguito di tale profilazione, al soggetto sarà riconosciuta una "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati.
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