Con circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, l’Inps affronta la questione della compatibilità e cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito.
In tema di lavoro accessorio, il
Legislatore ha di recente previsto (art. 48, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) che tali
prestazioni possano essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli
enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile,
anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o
di sostegno al reddito. L’intento è stato chiaramente quello di rendere
strutturale una misura già prevista a titolo sperimentale per gli anni
precedenti. Peraltro, la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti
nel corso dell’intero anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve
essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del
lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame già sorte nel
periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore (25 giugno 2015). Ciò,
anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di
prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite
voucher tra il 1° gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano
percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015.
Lavoro accessorio e indennità di mobilità
Dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è
interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro
accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superino
detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale
rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del cd. lavoro accessorio), il
reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio è compatibile e
cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire
la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della
messa in mobilità (art. 9, co. 9, L. n. 223/1991). Il beneficiario
dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’Inps, entro 5 giorni dall’inizio
dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto
derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio
della prestazione di lavoro accessorio.
Lavoro accessorio e disoccupazione agricola
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola
sussiste compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale
accessorio e cumulabilità dell’indennità in argomento con il reddito derivante
dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione, nel
limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla
base della variazione dell’indice ISTAT. Chiaramente, in considerazione del
fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata
nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di
disoccupazione, la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con
riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di
competenza della prestazione.
Lavoro accessorio e cassa integrazione guadagni
Infine, le integrazioni salariali sono interamente
cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel
limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente. Le
remunerazioni da lavoro accessorio che superino invece il limite non sono
integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina
ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della
retribuzione (Inps, circolare n. 130/2010). Conseguentemente, solo in tale
ultima ipotesi, il soggetto interessato deve rendere la comunicazione
preventiva all’Inps, prima che il compenso determini il superamento del
predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro
accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni
salariali.
(fonte Teleconsul Editore)