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4 dicembre 2015

Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.

Il fondo T.F.R. accantonato al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle quote maturate nello stesso anno, deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. 
Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice ISTAT è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione. 
Entro il 16 dicembre di ogni anno, i datori di lavoro devono effettuare il versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R..
Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, il trattamento di fine rapporto spettante al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazioni nel corso dello stesso, è composto da una quota capitale che viene assoggettata a tassazione separata e da una quota finanziaria che rappresenta, per l'appunto, la rivalutazione di quanto accantonato nell'apposito fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Fino all'anno 2000 le due quote concorrevano entrambe alla formazione della base imponibile per la tassazione separata, dal 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. 47/2000, la quota finanziaria è soggetta annualmente a tassazione con un'aliquota pari al 17% (per le rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015, mentre in precedenza l'imposta scontava un'aliquota pari all'11%), indipendentemente dalla corresponsione del T.F.R., ed il versamento va effettuato dal datore di lavoro in due momenti diversi: entro il 16 dicembre dell'anno in corso si versa l'acconto pari al 90% ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo il saldo per la parte residua pari al 10%.