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26 aprile 2011

Scontrini spese sanitarie: qualche chiarimento

Con l'entrata in vigore della Finanziaria 2007, la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci è subordinata al rilascio dello “scontrino parlante”, cioè dello scontrino che riporta il codice fiscale del destinatario dell’acquisto, la natura, la qualità (nome del farmaco, da gennaio 2010 sostituita dal codice AIC ) e la quantità dei farmaci acquistati. 

Parafarmaci: Con il termine parafarmaco si indicano genericamente sia prodotti medicinali che altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia (dietetici, integratori alimentari, cosmetici, etc..). Con risoluzione n.396/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono detraibili gli acquisti certificati da scontrini fiscali riportanti la dicitura “parafarmaco”. Ne consegue che se anche il contribuente procede all’acquisto di prodotti per i quali è stata riconosciuta un’efficacia medicinale ma la farmacia indica nello scontrino che trattasi di parafarmaco, non è possibile procedere alla detrazione o alla deduzione della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi.


"Ticket" o "Ricetta": Con risoluzione 10/E del 17 febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate, ha poi precisato che "per quanto riguarda la dicitura “Ticket”si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario". Si ritiene che quanto previsto per la dicitura "ticket" sia applicabile anche al caso in cui lo scontrino riporti la dicitura "ricetta", purché nel medesimo scontrino siano presenti tutti gli altri elementi obbligatori.

Dispositivo medico: Lo scontrino riportante la semplice dicitura "dispositivo medico" non è sufficiente a permettere la detraibilità della spesa poichè tale categoria risulta eterogenea e comprende anche dispositivi non detraibili (ad esempio pannolini per bambini). Con risoluzione  n. 11 del 26 gennaio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.


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