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11 maggio 2011

Decreto Sviluppo e controlli nelle imprese

L'art.7 del cosiddetto "decreto sviluppo" approvato il 5 maggio 2011 in Consiglio dei Ministri, prevede che, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato e non ripetitivo in un periodo di tempo inferiore al semestre e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Nello specifico, nel medesimo articolo si stabilisce, tra l'altro, che con un decreto saranno disciplinati i termini e le modalità idonee a garantire una programmazione dei controlli fiscali e contributivi, coordinando l'attività delle Agenzie Fiscali con quella della Guardia di Finanza, dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e con l'INPS, attraverso lo scambio telematico delle informazioni e saranno stabilite, altresì, le modalità di comunicazione preventiva degli accessi e delle verifiche. La Guardia di Finanza, per quanto possibile, opererà "in borghese". Gli accessi nei locali dell'impresa, disposti dalle amministrazioni locali saranno invece coordinati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) oppure, ove questo manchi, dalla Camera di Commercio.