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10 giugno 2011

Assegno per il Nucleo Familiare

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) e' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il riconoscimento e l’importo dell’assegno dipendono da tre elementi: numero dei componenti, reddito e tipologia del nucleo familiare.
Gli importi dell'assegno sono contenuti in apposite tabelle pubblicate e rivalutate ogni anno ed hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Il nucleo è composto dal richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, se non coniugati, figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni ma inferiore a 21 anni compiuti se facenti parte di nucleo familiare con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni, fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
Il reddito familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta ed è valido fino al 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio per l'ANF relativo al periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 vanno considerati i redditi dell'anno 2010) e l'assegno spetta purchè il reddito complessivo sia composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'assegno spetta anche nel caso di redditi pari a zero.
L'assegno per il nucleo familiare spetta su domanda da parte dell'interessato da presentare, su apposito modulo, al datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, oppure direttamente all'INPS quando il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, oppure beneficiario di altre prestazioni previdenziali (ad esempio indennità di disoccupazione).
Per i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro l'assegno viene pagato dal datore di lavoro insieme alla retribuzione, negli altri casi viene pagato direttamente dall'INPS.
Per ulteriori dettagli e particolarità si invita a consultare il sito web dell'INPS nell'apposita sezione "prestazioni a sostegno del reddito"