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7 luglio 2011

Il ravvedimento operoso errato può costare caro

Il ravvedimento operoso, come è noto, permette al contribuente di chiudere spontaneamente le violazioni e le omissioni commesse pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, variabile in base al periodo in cui ci si ravvede ed al tipo di violazioni.
La regolarizzazione, infatti, deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che sia stata già constatata la violazione, ovvero prima che abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione od i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, ha precisato che qualora l'importo della sanzione ridotta non corrisponda a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il ravvedimento operoso è inefficace e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate potrà esigere il pagamento della sanzione nella misura edittale, calcolata sull'intero ammontare.

In altre parole, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche una lieve differenza tra l’importo dovuto effettuando il ravvedimento operoso e quello versato, pregiudica il perfezionamento dell’istituto.
Il ravvedimento operoso si perfeziona, infatti, mediante l'integrale osservanza degli adempimenti imposti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, quindi col pagamento delle maggiori imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali, pertanto se il contribuente commette un errore nel calcolo della sanzione, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato e l'Agenzia delle Entrate potrà legittimamente applicare le sanzioni ordinarie.