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8 marzo 2012

Congedo parentale prolungato

L'INPS con la circolare n.32 del 6 marzo 2012 fornendo istruzioni operative al decreto legislativo n.119/2011, ha precisato che nelle ipotesi di grave handicap del figlio, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono prolungare fino a 3 anni il congedo parentale, entro gli 8 anni del bambino, potendone fruire in modo continuativo o frazionato. Ciò vale anche per i genitori adottivi.
L'INPS riepiloga che "i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni." 

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