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8 agosto 2012

Novità IVA per cassa

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 conosciuto anche come "Decreto Crescita" ha modificato la disciplina dell'IVA per cassa, vale a dire quelle fattispecie in cui l'IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento e deve pertanto essere versata.
La novità prevede l'applicazione dell’IVA per cassa ai soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a due milioni di euro (il limite precedente era di 200 mila euro).
Il differimento della detrazione dell'IVA riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da tali soggetti; in pratica, all'atto del ricevimento della fattura, con indicazione del nuovo regime IVA per cassa, il committente della prestazione registrerà il documento d'acquisto e l'importo dell'IVA potrà essere detratto nella liquidazione relativa al mese di registrazione anche se il pagamento non è ancora avvenuto, così come già avviene nel caso di fatture a esigibilità immediata. Trascorso un anno dall'operazione l'imposta diventa esigibile anche nel caso in cui la fattura non sia stata pagata.
Il regime per cassa sarà applicabile previa opzione da parte del contribuente, esercitabile con modalità che saranno indicate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Le novità saranno esecutive entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, dopo la pubblicazione di un provvedimento attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.