Il
Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 conosciuto anche come "Decreto
Crescita" ha modificato la disciplina dell'IVA per cassa, vale
a dire quelle fattispecie in cui l'IVA sulle cessioni di beni o sulle
prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento e deve pertanto essere versata.
La novità prevede l'applicazione dell’IVA per
cassa ai soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a due milioni di
euro (il limite precedente era di 200 mila euro).
Il differimento della
detrazione dell'IVA riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da
tali soggetti; in pratica, all'atto del ricevimento della fattura, con
indicazione del nuovo regime IVA per cassa, il committente della prestazione
registrerà il documento d'acquisto e l'importo dell'IVA potrà essere detratto
nella liquidazione relativa al mese di registrazione anche se il pagamento non
è ancora avvenuto, così come già avviene nel caso di fatture a esigibilità
immediata. Trascorso un anno dall'operazione l'imposta diventa esigibile
anche nel caso in cui la fattura non sia stata pagata.
Il regime per cassa sarà
applicabile previa opzione da parte del contribuente, esercitabile con modalità
che saranno indicate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate.
Le novità saranno esecutive entro 60 giorni dalla conversione in
legge del decreto, dopo la pubblicazione di un provvedimento attuativo da parte
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.