Si riportano i
punti salienti del messaggio INPS n.20774/2012, dal 1 gennaio 2013 non sarà più
erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Per
coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma
abrogata, l’art.
2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
A seguito di una lettura
interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell’assorbimento
disposto dal richiamato articolo 2, comma 24, la disciplina
della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e
contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti
ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione
denominata mini-ASpI.
Si chiarisce, pertanto,
che, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI
riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel
2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1
aprile sono giorni festivi).
Al fine di distinguerla
dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà
riportata nelle domande telematiche.
La prestazione sarà
calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di
riferimento come
regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per
una durata pari
alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di
quelle disponibili,
avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non
indennizzabili.
Si precisa che, d’intesa
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni
di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della
prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.