Allo scopo di evitare il sovradimensionamento e di garantire all'utenza
una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha varato il “Regolamento
recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”.
Il regolamento, composto da 13 articoli, prevede come criteri per
l'istituzione delle rivendite "ordinarie" una distanza minima
variabile da 300 metri nei comuni con più di 30.000 abitanti a 200 metri se la
popolazione supera i 100.000 abitanti, inoltre diventa rilevante il giro
d'affari delle tabaccherie già presenti nella stessa zona, poichè si terrà
conto della quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di
tabacchi effettuata dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire.
Le nuove rivendite sono istituite con provvedimento dell'Agenzia delle
Dogane e per ogni anno solare sono previsti 2 piani semestrali.