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16 maggio 2013

Ticket licenziamenti: datori di lavoro alla cassa entro il 17 giugno

La legge n.92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto, a carico dei datori di lavoro, un contributo sui licenziamenti. 
Tale contributo, da molti definito “ticket”, serve a finanziare l’ASpI e consiste in una somma di importo variabile da versare all’INPS per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute a partire dal 1 gennaio 2013.
L'INPS con circolare n.44/2013 ha specificato che "i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa."

Il ticket licenziamenti non è dovuto in caso di dimissioni, di risoluzione consensuale (con esclusione di quelle avvenute a seguito delle nuove procedure di conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro), nei casi di decesso del lavoratore e, per il periodo 2013-2015 nei casi di licenziamenti per cambi di appalto con successive assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale come previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inoltre non è dovuto nei casi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento dell’attività o chiusura del cantiere e ne restano esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.

La misura del ticket è pari al 41% del massimale mensile di ASpI, che per il 2013 è pari ad euro 1.180, vale a dire euro 483,80 per ogni anno di anzianità aziendale fino ad un massimo di tre. Quindi per licenziamenti effettuati nell’anno 2013 l’importo massimo del ticket sarà pari ad euro 1.451,40.

L'INPS, purtroppo fornendo una interpretazione a dir poco "creativa" della norma, ha affermato che il ticket deve essere calcolato su base mensile, considerando pari ad un mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni, mentre la norma recita testualmente che "..è dovuta una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni..." inoltre, è ulteriormente discutibile che il contributo sia dovuto nella stessa misura sia per i rapporti full-time che per quelli part-time, ed indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia diritto o meno alla percezione dell'ASpI (vedi nostro precedente articolo).

Nella citata circolare l'INPS afferma che il contributo sui licenziamenti deve "essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013)".
Il debutto per questo nuovo balzello è previsto al 17 giugno 2013, termine entro il quale si dovrà versare il contributo relativo alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo gennaio-marzo 2013.