Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 29 marzo 2013 che prevede, per il periodo transitorio 2013-2015, a favore di lavoratori beneficiari dell’indennità mensile
ASpI o mini-ASpI e che intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, auto
impresa, micro impresa o associarsi in cooperativa o che intendano sviluppare a tempo pieno
un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la
cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la possibilità di ottenere
la liquidazione, in unica soluzione, della stessa indennità per un numero di
mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono
trasmettere all'INPS, entro i termini
di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60
giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in
cooperativa, un'apposita istanza telematica con specificazione dell’attività, allegando la documentazione comprovante ogni
elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento della medesima.
Nei casi in cui, per l’esercizio di tale
attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi
professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio
dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne
l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata
l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il
tribunale, competente per territorio e nell’Albo nazionale degli enti
cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità anticipata, dovrà darne comunicazione scritta
alla sede INPS che ha liquidato l’anticipazione
medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente e l'indennità dovrà essere restituita.