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7 settembre 2015

Contratto di ricollocazione

Il contratto di ricollocazione è riservato ai  disoccupati da più di 12 mesi, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi e prevede un accordo con cui il lavoratore si impegna e farsi seguire da un ente accreditato attraverso un percorso di formazione e ricollocazione in cambio di un voucher erogato dalla Regione  a copertura dei costi di tale formazione. Il voucher è suddiviso in una parte fissa ed una di importo maggiore che viene erogata  soltanto a ricollocazione avvenuta.
La procedura per accedere è la seguente :
  1. Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere; tale struttura provvederà a definire il livello di occupabilità del disoccupato e dal quale dipenderà l’importo del vouche.
  2. Successivamente, viene assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione svolgendo anche funzioni di controllo sulla regolare frequenza dei corsi di formazione e sulla reale volontà del disoccupato di accettare le offerte di impiego che gli arrivano.
I soggetti coinvolti nella gestione del Contratto di ricollocazione sono le Regioni che deliberano la possibilità di stipulare il contratto, garantendo la copertura dei costi di ricerca del nuovo posto di lavoro tramite i voucher.
Nella  pratica la procedura  può essere  gestita da:
  1.  Centri per l’Impiego;
  2.  agenzie per il lavoro di cui alle lett. a), b), c) ed e), art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003;
  3.  soggetti specificatamente accreditati per la formazione secondo le regole contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero:
  •  gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
  •  le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
  •  i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
  •  le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
  •  i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
  •  i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
  •  l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
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