La
legge di Stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015
tra le varie disposizioni in materia di lavoro, reintroduce il regime fiscale
agevolato su premi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa nel corso del 2016.
La
detassazione si applica solo al settore
privato e l'aliquota si conferma pari al 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionali e
comunali.
Tra le novità riscontriamo l’innalzamento a 50.000 euro del tetto di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (erano 40.000 euro per il 2014), si riduce inoltre a 2.000 euro il limite di retribuzioni detassabili rispetto ai 3.000 euro previsti in passato, con possibilità di innalzamento fino ad un limite massimo pari a 2.500 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Ulteriore novità riguarda l’inclusione tra le somme detassabili delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tra le novità riscontriamo l’innalzamento a 50.000 euro del tetto di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (erano 40.000 euro per il 2014), si riduce inoltre a 2.000 euro il limite di retribuzioni detassabili rispetto ai 3.000 euro previsti in passato, con possibilità di innalzamento fino ad un limite massimo pari a 2.500 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Ulteriore novità riguarda l’inclusione tra le somme detassabili delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Ai
fini della determinazione dei premi di produttività, si computa anche il
periodo obbligatorio per congedo di maternità. La legge 208/2015 conferma, in
linea con quanto già previsto nelle annualità precedenti, l’obbligo della contrattazione di secondo livello e
dispone che le somme ed i valori detassabili “devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o
territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.”.
L’accordo di secondo livello, a norma dell’art. 14, D. Lgs. n. 151/2015, dovrà poi essere depositato, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
L’accordo di secondo livello, a norma dell’art. 14, D. Lgs. n. 151/2015, dovrà poi essere depositato, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Tra
le novità di maggior interesse si prevede la detassazione completa di somme
sostitutive della retribuzione legate a misure di welfare aziendale.
Il
comma 190 della legge n. 208/2015 ha apportato variazioni molto significative
all’art. 51 T.U.I.R. intervenendo sulle regole di determinazione del reddito da
lavoro dipendente ed introducendo un principio di vera e propria sostituibilità
tra retribuzione “monetaria” e beni/servizi, al ricorrere di determinate
condizioni.
La
nuova formulazione dell’art. 51, comma 2, lettera f) prevede, con decorrenza dal
1 gennaio 2016, l’esenzione per “l’utilizzazione
delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai
familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1
dell’articolo 100” .
In altri termini, dal 2016 tali somme potranno essere considerate esenti da imposizione fiscale non solo per il comportamento unilaterale del datore di lavoro ma anche quando siano previste in accordi, contratti o regolamenti aziendali, purché offerte alla generalità o a categorie di dipendenti.
In altri termini, dal 2016 tali somme potranno essere considerate esenti da imposizione fiscale non solo per il comportamento unilaterale del datore di lavoro ma anche quando siano previste in accordi, contratti o regolamenti aziendali, purché offerte alla generalità o a categorie di dipendenti.
Nella
nuova lettera f-bis), si prevede l'esenzione per “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da
parte dei familiari indicati nell’articolo 12” e vengono elencati
espressamente i servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi
integrativi e di mensa connessi (novità dal 2016), la frequenza di ludoteche, di
centri estivi ed invernali e le borse di studio.
Con
l’introduzione della lettera f-ter) al comma 2 dell'art. 51 T.U.I.R. , la legge
di Stabilità 2016, sancisce l’esenzione fiscale di somme e prestazioni erogate
alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, destinate alla fruizione
dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, indicati
nell’art. 12.
Riassumendo,
le modifiche apportate all’art. 51 T.U.I.R., adesso consentono la sostituzione,
anche parziale, tra retribuzione in denaro e benefits ma limita tale facoltà
alle sole erogazioni connesse alla produttività, se previste dalla
contrattazione aziendale o territoriale, in tal modo tali somme non concorrono
a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati, né
sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.
La legge di Stabilità 2016 inoltre introduce il comma 3-bis all’art. 51 T.U.I.R., che prevede la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi in applicazione dei precedenti commi 2 e 3, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale.
La legge di Stabilità 2016 inoltre introduce il comma 3-bis all’art. 51 T.U.I.R., che prevede la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi in applicazione dei precedenti commi 2 e 3, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale.
I criteri stabiliti dal decreto attuativo
Le imprese ed i sindacati dovranno stabilire dei “criteri di misurazione e di verifica degli
incrementi di produttività attraverso indicatori numerici o di altro genere
appositamente individuati”.
Nel contratto di produttività dovranno essere indicati i parametri che l’azienda utilizzerà ed ai
quali sarà agganciato il raggiungimento del premio.
Ogni datore di lavoro potrà scegliere tra 20 criteri stabiliti
dal decreto attuativo, vale a dire:
- volume della produzione rispetto ai dipendenti;
- fatturato per dipendente;
- MOL (margine operativo lordo);
- indici di soddisfazione del cliente;
- diminuzione di riparazioni e rilavorazioni;
- riduzione degli scarti di lavorazione;
- rispetto dei tempi di consegna in termini percentuali;
- rispetto delle previsioni di avanzamento lavori;
- modifiche dell’organizzazione del lavoro;
- lavoro agile;
- modifiche dei regimi di orario;
- rapporto tra costi effettivi e costi previsti;
- diminuzione dell’assenteismo;
- brevetti depositati;
- diminuzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti;
- diminuzione dei consumi energetici;
- diminuzione degli infortuni;
- diminuzione dei tempi di lavorazione;
- diminuzione dei tempi di commessa;
- ulteriori parametri definiti dall'azienda.
a cura del Dott. Mario Cassaro - Consulente del Lavoro