A partire dal 2 settembre e fino al 30 settembre 2013, i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nel 2012 e che nel frattempo abbiano perso il lavoro e che pertanto non hanno
potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto
d'imposta che provvedesse al conguaglio e che vantano un credito,
possono presentare ad un Caf o ad un professionista abilitato, il modello 730, ottenendo in tempi rapidi il rimborso delle
imposte versate in eccesso, direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Il “mod. 730 situazioni particolari” non può essere presentato per integrare un precedente modello
730 o un precedente modello Unico e successivamente alla sua presentazione non è possibile inviare un modello 730 integrativo.
Nella circolare Agenzia delle Entrate 28/E/2013 tutti i dettagli.