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20 maggio 2013

Detrazione interessi passivi su mutuo per acquisto abitazione principale




Sono fiscalmente detraibili gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, TUIR, per abitazione principale si intende “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Per familiari, ai sensi dell'art.433 c.c. si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
La detrazione spetta in misura pari al 19% su un importo massimo di euro 4.000,00 ed in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti, ad esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno, se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che esso sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE:
  • contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo che abbia trasferito la residenza entro un anno dalla data di acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale;
  • coniuge separato, in regime di separazione legale, finchè non intervenga la sentenza di divorzio;
  • coniuge divorziato che abbia trasferito la propria dimora abituale con diritto alla detrazione per la quota di propria competenza se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari;
  • nudo proprietario dell'immobile (non l'usufruttuario);
  • personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare e il personale dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile a prescindere dal requisito della dimora abituale;
  • contribuente  ricoverato in modo permanente in istituti di ricovero e cura a condizione che l’immobile non venga locato. 
Tra gli oneri accessori detraibili sono compresi anche: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario e le altre spese sostenute per conto del cliente (ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca), le spese di perizia, le spese di istruttoria, la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, le quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione, le perdite su cambi per i mutui contratti in valuta estera.