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19 aprile 2011

Detrazione famiglie numerose

In un recente articolo su questo blog abbiamo pubblicato un utilissimo schema di riepilogo per la detrazione dei figli a carico, ora ci soffermiamo sull'ulteriore detrazione prevista a favore delle famiglie numerose che hanno almeno quattro figli a carico, introdotta dall'art. 1, comma 15, lettera a), della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Tale detrazione, pari all'importo di Euro 1200,  spetta in misura invariata a prescindere dal reddito del contribuente, in misura pari al 50% al padre e per 50% alla madre, come precisato anche nella circolare 34/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per l’ipotesi in cui uno dei coniugi risulti a carico dell’altro, in questo caso infatti la detrazione spetterà per l'intero importo a quest’ultimo, il quale potrà contemporaneamente fruire anche della detrazione per coniuge a carico.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
La detrazione non va ragguagliata al periodo ma spetta in misura integrale anche se la presenza del quarto figlio a carico sussiste solo per una parte dell’anno, come avviene ad esempio per l’anno in cui nasce il quarto figlio.
E' prevista una disciplina particolare nel caso in cui la detrazione risulti superiore all’ammontare dell'Irpef lorda da cui sono già state decurtate le deduzioni spettanti per altri oneri, al contribuente viene riconosciuto un credito pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. 
La detrazione non aumenta nel caso in cui i figli a carico siano più di quattro ma va considerato come un "bonus" complessivo e unitario alla famiglia.