Non si applica la ritenuta d'acconto sui compensi da lavoro autonomo occasionale quando l'ammontare di questi ultimi, sia "pari alle spese sostenute" per rimborsi spese di
viaggio, vitto e alloggio, ovvero alle spese strettamente necessarie per
lo svolgimento della prestazione o all’anticipo delle spese da
parte del committente per lo svolgimento della medesima attività occasionale.
Queste sono le importanti indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11 luglio 2013 n.49/E
nella quale si legge, tra l'altro, che il percipiente non è obbligato a
riportare tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.
"Detta
semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche
nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le
spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività
occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito
dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal
committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale
assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600
del 1973."
In ogni caso le spese sostenute dal committente sono deducibili ai fini delle imposte dirette ed ai fini IRAP.