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8 maggio 2012

Professionisti e rivalsa INPS 4%


L’INPS, con messaggio n. 7751 del 07 maggio 2012, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione (rivalsa) del 4%, prevista dall'art. 1 comma 212 della Legge n. 662/1996.
I soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del D.P.R. 917/1986, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.
Come già indicato con circolare INPS n. 112/1996 la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito, pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha il diritto di applicare la rivalsa, oggetto di mero rapporto interno tra professionista e cliente, ma rimane unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione.
La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18 Legge n. 335/1995.
Sotto l'aspetto fiscale, la maggiorazione addebitata in fattura deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 e concorre a formare la base imponibile Iva.