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27 marzo 2013

Partite IVA e rischi da mono-committenza

Con circolare n.15 del 20 marzo 2013, l’INAIL ha fornito una serie di indicazioni per verificare la genuinità dei rapporti instaurati da soggetti possessori di  partita IVA, ed evitare in tal modo i possibili abusi, con particolare riguardo ai casi di mono-committenza.
E' stato ribadito che un rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita IVA, si presume rapporto di lavoro a progetto, salvo prova contraria a carico del committente, se sussistono almeno due dei seguenti presupposti in combinazione tra loro:
a) la durata della collaborazione, nell’ambito di ciascun anno civile, è pari ad almeno 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi. La verifica di questo presupposto sarà effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia (2013 e 2014), quindi a partire dal 2015;
b) il fatturato relativo ai corrispettivi da prestazioni autonome deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) presenza di una postazione fissa di lavoro quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle precedenti condizioni, il collaboratore possa fruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. Questo terzo presupposto, a differenza dei precedenti, potrà essere verificato da subito anche se da solo non servirà a far scattare la presunzione di legge.
Se scatta la presunzione legale, la prestazione del titolare di partita IVA verrà automaticamente ricondotta a una collaborazione a progetto e, di male in peggio, mancando un progetto, secondo quanto stabilito all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, come interpretato dall'articolo 1, comma 24 della legge 92/2012 (riforma Fornero), in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione del rapporto.
In estrema sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita IVA non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo genuino, il contratto si trasforma in:
– collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;
– rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costi­tuzione del rapporto, se manca il progetto.
Ricordiamo che resta esclusa la trasformazione del rapporto in collaborazione a progetto quando l'attività del prestatore sia caratterizzata da elevate competenze tecniche, quando il titolare di partita IVA abbia un reddito non inferiore ad euro 18.663,00 e quando abbia ad oggetto attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in un albo professionale.