La manovra economica di Ferragosto, Decreto Legge n. 138/2011, ha previsto una nuova ipotesi di reato all’interno del Codice Penale tra i delitti contro la libertà e la personalità individuale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il nuovo art. 603-bis del codice penale punisce chiunque "svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori." La punizione prevista consiste nella reclusione da cinque a otto anni accompagnata da una multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Le azioni di sfruttamento che l’intermediario dovrà porre in essere perché l’ipotesi di reato si realizzi dovranno svolgersi comunque approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Sono considerate indici di sfruttamento le seguenti circostanze:
- retribuzione dei lavoratori palesemente e sistematicamente difformi dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Sono previste anche delle circostanze aggravanti correlate all’ipotesi di reato. In particolare prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alla caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Le pene accessorie consistono nell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione è aumentata a 5 anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 c.p.