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17 ottobre 2011

Caporalato è delitto contro la persona


La manovra economica di Ferragosto, Decreto Legge n. 138/2011, ha previsto una nuova ipotesi di reato all’interno del Codice Penale tra i delitti contro la libertà e la personalità individuale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il nuovo art. 603-bis del codice penale punisce chiunque "svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori." La punizione prevista consiste nella reclusione da cinque a otto anni accompagnata da una multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Le azioni di sfruttamento che l’intermediario dovrà porre in essere perché l’ipotesi di reato si realizzi dovranno svolgersi comunque approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Sono considerate indici di sfruttamento le seguenti circostanze:
- retribuzione dei lavoratori palesemente e sistematicamente difformi dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Sono previste anche delle circostanze aggravanti correlate all’ipotesi di reato. In particolare prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alla caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Il seguente art. 603-ter  ha previsto l’introduzione di pene accessorie nel caso di condanna per le violazioni accertate ai sensi dell’art. 603-bis nonché nel caso di reato per riduzione di persona in schiavitù, quando il delitto ha ad oggetto lo sfruttamento secondo le circostanze sopra citate.
Le pene accessorie consistono nell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione è aumentata a 5 anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 c.p.