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15 dicembre 2011

Attenzione alle perdite fiscali sistematiche

In base a quanto stabilito con Decreto Legge del 13 agosto 2011, n.138, convertito con Legge del 14 settembre 2011, n. 148 le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre anni consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo. Questa disposizione si applica anche qualora, nell'arco dei tre periodi d’imposta, le società e gli enti siano per due periodi in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello minimo determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la disposizione decorrerà dal periodo d'imposta 2012 e il triennio preso in considerazione sarà quello 2009-2011.
L'effetto di essere considerati società "non operativa" sarà l'obbligo di dichiarare, ai fini IRES/IRPEF il reddito minimo e, ai fini IRAP, il valore della produzione minimo, inoltre l’aliquota IRES per le società di comodo risulterà maggiorata al 38% (anzichè 27,5%), l'applicazione di limiti all'utilizzo delle perdite di esercizi precedenti e l'impossibilità di chiedere a rimborso o di compensare il credito IVA risultante dall'ultima dichiarazione presentata.
I soggetti interessati sono le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s. residenti in Italia e qualunque tipo di società o ente non residente ma con stabile organizzazione in Italia.
Sono previste diverse cause di esclusione o di non applicazione, oltre alla possibilità di presentare istanza di interpello al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per chiedere la non applicazione della normativa in questione, evidenziando i motivi che hanno portato alla realizzazione delle perdite.