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13 dicembre 2012

Black-list del lavoro a progetto



Il Ministero del Lavoro, con circolare n.29 del 11 dicembre 2012, ha elencato le attività che non possono essere inquadrate nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma, in caso contrario gli ispettori procederanno a ricondurre tali rapporti di lavoro nella fattispecie del lavoro subordinato. 
La circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Nell'elenco delle figure non inquadrabili nell'ambito di un contratto a progetto e, pertanto, tipiche del rapporto di lavoro dipendente, ritroviamo:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e auto trasportatori;
- baristi e camerieri;- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
- prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.