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13 maggio 2013

Spese per ristrutturazioni edilizie e detrazioni ampie

La detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 varia in base alla data in cui sono stati effettuati i bonifici: l’agevolazione si applica in misura pari al 36%, con un limite di spesa di euro 48.000 per singola unità immobiliare, per i pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012 ed in misura pari al 50% per quelli effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 (prorogato ulteriormente fino al 30 giugno 2013), con limite di spesa aumentato ad euro 96.000.
Dal 2012 sparisce la ripartizione del bonus in 5 o 3 quote annuali per i contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni e per tutti la detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali. 
Con circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, tra l'altro, viene ribadito che la dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo di euro 96.000, fruendo così della detrazione del 50%. La circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori.
Ricordiamo, inoltre, che possono beneficiare dell'agevolazione non soltanto i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, ma anche coloro che sono titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sul medesimo immobile e ne sostengano le spese, anche chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato, inoltre il familiare convivente del possessore o del detentore, purchè risultino a lui intestate le fatture ed i bonifici.