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28 novembre 2010

Conciliazione lavoro facoltativa


L'articolo 31 della Legge 4 novembre 2010 n.183 (Collegato Lavoro) segna la fine del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.
Dal 24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge in questione che determina la modifica dell'art.410 c.p.c., il tentativo di conciliazione diventa facoltativo, resta obbligatorio solo nel caso di contratti "certificati" vale a dire quelli per i quali si sia ottenuta la certificazione ai sensi dell'art.75 e seguenti del D.Lgs. 276/2003.
In sostanza, il proponente che agisce per far valere i propri diritti in una controversia di lavoro per i rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. può ora adire direttamente il giudice del lavoro e non sarà più obbligato a rivolgersi preventivamente all'apposita commissione di conciliazione istituita presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. 
L'eventuale richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tutta la durata del procedimento e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, i termini di decadenza.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, depositerà presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

Nei casi in cui non si raggiunga un accordo tra le parti, un'ulteriore novità della procedura prevede che la commissione di conciliazione formuli una proposta per definire la controversia. Se la proposta non è accettata, il verbale di mancata conciliazione dovrà contenere i termini della proposta ed indicazione delle valutazioni espresse dalle parti in maniera tale da permettere al giudice di tenerne conto in sede di giudizio, ove manchi un'adeguata motivazione.