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14 gennaio 2011

Fatture false: è reato anche se annullate



L’imprenditore che emette fatture per operazioni inesistenti commette reato ed è pertanto penalmente perseguibile, anche se dopo le ha annullate ed ha aderito al ravvedimento operoso.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n.  608 del 12 gennaio 2011 con la quale è stata confermata la responsabilità di un imprenditore che aveva emesso una serie di fatture false e di falsi contratti, annullando tutto in un secondo momento ed aderendo al ravvedimento operoso senza però versare le imposte.
La suprema Corte ribadisce in tal modo quanto già stabilito in altre precedenti sentenze, tra cui ricordiamo la sentenza  n. 2847 del 7 febbraio 2008, in cui viene affermato il principio in base al quale chi si avvantaggia di documenti fittizi non può invocare la sua estraneità all'accordo fraudolento ed il reato si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento abbia determinato il rischio per l'Erario di non conseguire il pagamento delle imposte dovute anche se asserisce di essere in buona fede non avendo partecipato agli accordi fraudolenti, e la più recente sentenza 8 luglio 2010 n. 26138 in cui si afferma che è sempre reato la falsa fatturazione anche se non c'è stata evasione.