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28 marzo 2011

Se manca l'inventario scattano gli studi di settore



Con la recente sentenza del 23 marzo 2011 n.6623, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche la sola mancanza del libro inventari legittima l'accertamento e gli studi di settore.
La Cassazione, richiamando il disposto dell’art. 39 del D.P.R. 600/73, ribadisce che il fisco ha la facoltà di “determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall' art. 14 stesso DPR”. 
Si legge ancora nella sentenza: “la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3”.