Con la recente sentenza del 23 marzo 2011 n.6623, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche la sola mancanza del libro inventari legittima l'accertamento e gli studi di settore.
La Cassazione, richiamando il disposto dell’art. 39 del D.P.R. 600/73, ribadisce che il fisco ha la facoltà di “determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall' art. 14 stesso DPR”.
Si legge ancora nella sentenza: “la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3”.