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6 ottobre 2011

Infortuni sul lavoro: quando è possibile escludere la responsabilità del datore


In caso di infortunio del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro può esser esclusa solo in presenza di un comportamento dello stesso lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto alla prestazione lavorativa ed alle precise direttive organizzative ricevute.
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28 settembre 2011, n. 35204.
Nel caso di specie, un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti, dopo essere risalito sulla pedana posteriore dell'autocarro autocompattatore, veniva improvvisamente sbalzato dal veicolo, rovinando sul selciato della strada asfaltata e, trasportato in ospedale, vi giungeva purtroppo cadavere.
I Giudici di merito avevano accusato il funzionario del Comune, in qualità di datore di lavoro e responsabile del servizio di nettezza urbana, di aver commesso il fatto sia per colpa generica sia per la violazione della specifica normativa antinfortunistica, avendo omesso di vigilare sull'osservanza dell'uso delle cinture di sicurezza e dei caschi di protezione, entrambi presenti sull'autocompattatore, ma non utilizzati dalla vittima.
I giudici avevano inoltre sottolineato che, il datore di lavoro per grave imprudenza ed in violazione della normativa sulla sicurezza aveva adibito il dipendente, affetto da postumi di poliomelite tali da comprometterne la posizione eretta, alle mansioni di netturbino, che comportavano lo stazionamento del lavoratore in equilibrio ed in piedi sulla pedana posteriore dell'autocompattatore in movimento.
Poiché la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di “un comportamento del lavoratore stesso che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile od inopinabile”.
Nella fattispecie, seppur negligente ed imprudente, la non occasionalità della condotta del lavoratore nell'ambito dell'espletamento delle mansioni a lui affidate, esclude l'ipotesi di condotta abnorme, imprevedibile, eccezionale ed avulsa dalle operazioni cui egli era addetto. Pertanto, laddove il datore di lavoro non fosse venuto meno ai propri doveri di vigilanza e di controllo, l'evento sarebbe stato evitato, trattandosi di una violazione comportamentale prevedibile del lavoratore.