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28 ottobre 2011

Ritenuta 4% su bonifici ristrutturazioni e detrazioni 36% e 55%

Il Decreto Legge 98/2011 ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta che le banche e Poste Italiane applicano sui pagamenti effettuati con bonifico per le spese relative agli interventi di recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico. La nuova aliquota si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 e corrisponde ad un acconto sulle imposte sul reddito dei beneficiari del bonifico.
Le spese che danno diritto alla detrazione del 36% sono quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari, di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni di edifici residenziali, di risanamento conservativo e di restauro edilizio, per un importo massimo agevolabile pari ad euro 48.000 per ogni unità immobiliare; le spese che danno diritto alla detrazione del 55% riguardano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'installazione di pannelli solari e gli impianti di climatizzazione invernale.
Le banche e Poste Italiane, all'atto dell'accredito dell'importo sul conto del beneficiario, operano la ritenuta del 4% sull'importo al netto dell'Iva, che per esigenze semplificative è considerata sempre con l'aliquota ordinaria (20% fino al 16 settembre 2011 e 21% successivamente) provvedendo a versarla entro il 16 del mese successivo e rilasciando al beneficiario del bonifico, entro il successivo 28 febbraio, una certificazione delle ritenute d'acconto effettuate.
E' bene ricordare, inoltre, che dal 1 gennaio 2008 non è più richiesta l'indicazione del costo della manodopera in fattura per l'applicazione dell'Iva al 10% e che la medesima indicazione non è più necessaria nemmeno per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta del 36% e del 55% per le fatture emesse dal 14 maggio 2011.
Si rammenta inoltre che, per i lavori di ristrutturazione che beneficiano della detrazione del 36% iniziati dal 14 maggio 2011, sono abolite le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Il soggetto beneficiario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto e gli altri dati richiesti ai fini del controllo, conservando tutta la documentazione ai fini di un eventuale controllo.