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29 novembre 2011

La tredicesima

Si avvicina il periodo natalizio e con esso anche il periodo della tredicesima.
La gratifica natalizia, più comunemente detta "tredicesima" è un trattamento retributivo spettante ai lavoratori subordinati, corrisposto in unica soluzione, generalmente prima delle festività natalizie. 
La tredicesima mensilità, se prevista dal contratto collettivo di riferimento o dal contratto di lavoro individuale,  matura mensilmente dal 1 gennaio al 31 dicembre nel corso dell'anno di erogazione in base ai mesi di servizio prestato e se la prestazione lavorativa è inferiore al mese sono i CCNL solitamente a prevedere il numero di giorni utili alla maturazione di una mensilità. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per il suo carattere non occasionale, la tredicesima mensilità matura anche durante il periodo di prova e di preavviso; essa matura altresì in relazione ad eventuali periodi di assenza purchè retribuita e per la parte non erogata dagli enti preposti (es. congedo di maternità e paternità, congedo matrimoniale, malattia e infortunio per i periodi di conservazione del posto, oltre a ferie, festività, Rol, etc..). Sulla tredicesima mensilità non è prevista l’erogazione di assegni per il nucleo familiare, è soggetta alla normale contribuzione previdenziale come qualunque altra mensilità ed a ritenute fiscali in modalità separata dalla normale retribuzione.

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