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20 luglio 2012

Riforma Lavoro: novità per i licenziamenti individuali


Con la Legge 28 giugno 2012 n.92, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012, n. 153, S.O. n. 136, in vigore dal 18 luglio 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, tra le numerose novità sono state previsti nuovi adempimenti procedurali per i datori di lavoro in materia di licenziamenti individuali.

In estrema sintesi si elencano le principali disposizioni sull'argomento:

La comunicazione del licenziamento deve sempre contenere la specifica dei motivi che lo hanno determinato, al contrario di quanto accadeva in precedenza (su richiesta del lavoratore) ed il termine per il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale per l'impugnazione del licenziamento intimato dopo il 18 luglio 2012 viene abbreviato a 180 giorni (in precedenza 270 giorni).
Ferma l'applicabilità, nel rispetto della procedura di cui all'art.7 della Legge n.300/1970, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo della procedura per le sanzioni disciplinari, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, c. 8 Legge 300/1970, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore, dichiarando l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La D.T.L. trasmetterà la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta e l'incontro si svolgerà dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 C.P.C. per esaminare anche soluzioni alternative al recesso e si concluderà entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Se il tentativo di conciliazione fallisce e, comunque, decorsi 7 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di somministrazione iscritta all'albo.
E' importante considerare che il comportamento complessivo delle parti sarà valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria e per le valutazioni in tema di condanna alle spese. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni.
Il licenziamento produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità.
Gli effetti rimangono sospesi anche in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro.
Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.