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26 febbraio 2014

Il 770 non salva dalla maxi sanzione per lavoro nero



Il modello 770 rappresenta una mera dichiarazione fiscale e non è idonea a costituire denuncia, anche ai fini contrattuali e lavoristici, della sussistenza di un rapporto di lavoro.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 262/2013, stabilendo che la prestazione professionale retribuita con notule soggette a ritenute d’acconto, e per le quali sia stata presentata solo la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770, rientra nell’ambito del c.d. “lavoro nero” se dall’esito di accertamenti istruttori sia emersa la natura subordinata del rapporto.
Il caso di specie riguardava due ordinanze ingiunzione irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro nei confronti di una S.a.s. che aveva ricondotto nell’ambito di una collaborazione occasionale le prestazioni di una collaboratrice che, secondo le valutazioni degli ispettori del lavoro, costituivano invece esercizio di una tipica attività di lavoro dipendente.
Gli ispettori della D.P.L. (ora D.T.L.) non si sono  limitati ad irrogare le sanzioni strettamente riconducibili all’errata qualificazione del rapporto di lavoro per la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego, per le omissioni relative alla registrazione ed al rilascio dei prospetti paga, ma hanno irrogato alla società anche la cosiddetta maxi sanzione ex art. 36 bis co. 7 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223.
Successivamente in giudizio, la società ha sostenuto che, in qualità di sostituto d’imposta e avendo versato la ritenuta d’acconto sui compensi erogati alla lavoratrice, il relativo modello 770 forniva evidenza documentale della denunciata esistenza di una  collaborazione occasionale.
Tale motivazione, accolta in primo grado, è stata poi respinta dalla Corte d’Appello.