Il modello 770 rappresenta una mera dichiarazione fiscale e
non è idonea a costituire denuncia, anche ai fini contrattuali e lavoristici,
della sussistenza di un rapporto di lavoro.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di
Brescia, con sentenza n. 262/2013, stabilendo che la prestazione professionale
retribuita con notule soggette a ritenute d’acconto, e per le quali sia stata
presentata solo la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770, rientra
nell’ambito del c.d. “lavoro nero” se dall’esito di accertamenti istruttori sia
emersa la natura subordinata del rapporto.
Il caso di specie riguardava due ordinanze ingiunzione
irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro nei confronti di una S.a.s. che
aveva ricondotto nell’ambito di una collaborazione occasionale le prestazioni
di una collaboratrice che, secondo le valutazioni degli ispettori del lavoro,
costituivano invece esercizio di una tipica attività di lavoro dipendente.
Gli ispettori della D.P.L. (ora D.T.L.) non si sono limitati ad irrogare le sanzioni strettamente
riconducibili all’errata qualificazione del rapporto di lavoro per la comunicazione
obbligatoria al Centro per l’impiego, per le omissioni relative alla
registrazione ed al rilascio dei prospetti paga, ma hanno irrogato alla società
anche la cosiddetta maxi sanzione ex art. 36 bis co. 7 del Decreto Legge 4
luglio 2006 n. 223.
Successivamente in giudizio, la società ha sostenuto che,
in qualità di sostituto d’imposta e avendo versato la ritenuta d’acconto sui
compensi erogati alla lavoratrice, il relativo modello 770 forniva evidenza documentale
della denunciata esistenza di una
collaborazione occasionale.
Tale motivazione, accolta in primo grado, è stata poi
respinta dalla Corte d’Appello.