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30 gennaio 2012

Doppia contribuzione soci S.R.L.

In merito alla ormai famosa questione della doppia contribuzione che da anni vede contrapposti l’INPS ed i soci di S.R.L. che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che rivestono anche la carica di amministratori, in relazione all’obbligo di questi ultimi di versare i contributi sia alla gestione commercianti per la loro qualità di soci e sia alla gestione separata INPS in qualità di amministratori, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012 ha stabilito che la norma contenuta nell'art. 12, comma 11 del Decreto Legge n. 78/2010 relativa all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996, non può ritenersi costituzionalmente illegittima.
In tal modo la Corte ha rafforzato la tesi dell'INPS secondo la quale, il principio dell'attività prevalente al fine di individuare la gestione ove destinare la contribuzione, deve essere applicato solamente alle attività autonome interessate, ovvero esclusivamente quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo i rapporti per i quali vige l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. I soggetti che rivestono la qualifica di socio e di amministratore di una S.R.L. dunque, ne rimangono esclusi e sono tenuti alla doppia contribuzione.
La questione, a dire il vero, sembrava essere stata risolta a favore dei soci di S.R.L. dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3240/2010, ma a quanto pare nemmeno tale interpretazione è bastata a scongiurare l'obbligo oneroso della doppia contribuzione.

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